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dirette, ipotecarie e soprattutto il marchesato, castello e luogo per diritto e sua pertinenza, spettanti e pertinenti per mezzo nostro e che in futuro a noi potranno appartenere e spettare.

Così è e come si possa compiere contro qualsiasi buon occupatore dei beni e dei diritti pertinenti[1] allo stesso castello e luogo, e introiti, territorio, o giurisdizione. Esse si fecero e si faranno reintegrare o unire al già nominato castello.

Stabiliamo inoltre che il medesimo marchese Giovan Battista Castaldo procuratore e padrone della sua proprietà in base al diritto in nostro possesso (facoltà) e della nostra Camera; fatto sempre salvo il diritto di superiorità (prelazione?) fedeltà presente.

Inoltre facciamo qualche concessione e investitura in base a quella legge e condizione cui il nominato in precedenza marchese sia vincolato e obbligato, in base al patto e alla stabilita legge, stabilita peraltro per lui stesso e a suo preciso vantaggio.

Stabiliamo che per suo mezzo nelle nostre mani egli fornisca, ceda, lasci il debito di fedeltà, obbedienza e il giuramento di omaggio[2], gli altri censi del sale, i boschi allo stesso Castaldo e ai suoi eredi d’ambo i sessi per sempre dal nono anno[3]

Fatto sempre salvo, tuttavia,  il diritto attraverso noi e la nostra Camera di Milano, di acquistare per norma, legge e facoltà tutti gli averi del sale acquisiti fin dal nono anno. Gli antichi averi, in verità, rimangano allo stesso luogo di Cassano con tutti i rimanenti altri luoghi descritti nel ricordato contratto di acquisto e vendita. Contratto di acquisto fatto dal Pagano per Giovan Battista Castaldo.

Secondo l’antico diritto i beni competevano al castello, ma essi potrebbero solamente essere riscattati dal nono anno  da quelli da cui Giovan Battista Castaldo li riscattò e furono aggiunto al già nominato castello. E questo può accadere per mezzo del pagamento dei già nominati mille scudi donati tramite nostro allo stesso Castaldo.

E dopo essere stata pagata la somma da parte dello stesso Castaldo come viene contenuto nel contratto già nominato, poiché non lo vietano gli statuti, i decreti, gli ordini, le costituzioni, da noi confermate e sottoscritte, di Milano; e le leggi, né qualsiasi altra cosa[4] impedisce simili concessioni, oppure che si potrebbe affermare proibire in qualche modo.

Si afferma inoltre che i redditi ordinari del duca di Milano siano allontanati e estraniati; conferiamo essi a tutti, anche singolarmente con la medesima e sicura consapevolezza, sicura preparazione e assoluta facoltà; anche se si sarebbero dovute fare una menzione e una deroga di quelli maggiori.

Autori di una piena consapevolezza finché da qualsiasi voglia solennità a… dimenticato.

                              

   Addì 22 Giugno 1549

Cassiciaci postridie Idus Iulias anno bismillesimo tertio Fausto Gilli versit

 



[1] Che appartengono.

[2] Nel Medioevo era l’atto con cui l’uomo si faceva vassallo di un altro uomo a lui superiore per censo, per carica o per nascita.

[3]  Di possesso

[4] Tutti i verbi citati e i sostantivi usati nell’atto notarile sono simili alla forma che già è stata in precedenza considerata. Pertanto fanno parte di un linguaggio legale che viene usato in un documento legale. Importante e interessante come il linguaggio usato in quel tempo dagli uomini ( vedi: fatto omaggio, riferito a un atto di sottomissione e obbedienza di un uomo a un altro uomo )

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