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Pagina 3 e il Sacro Romano Impero fin da quando incominciò a formarsi[1],
accogliamo positivamente, quindi, la sua richiesta[2],
dalla sicura consapevolezza e limitatesi alla maniera di esprimersi dei presenti[3],
sopraggiunta l’assennata decisione anche imperiale e grandemente e fermamente
nostra. In un primo tempo il castello e il luogo di Cassano col suo
territorio e le spettanze in qualsiasi modo piace a lui spettanti, anche per il
tempo presente, per mezzo di quello (Pagano?) non vengono possedute. Separiamo, congiungiamo e allontaniamo[4]
che dalla città di Milano e da qualsiasi altra città, giurisdizione e luogo,
affinché tutto e per tutto sia segregato e pressoché diviso da tutte le città
e i luoghi. Inoltre erigiamo a marchesato lo stesso castello e luogo di Cassano
e subito il già nominato cavaliere Giovan Battista Castaldo a vantaggio
suo personale, dei figli nati dal suo corpo, per sempre discendenti
legittimi e nati e nascituri, dal matrimonio per legge contratto abbiano il
feudo che apporta onore, nobile, antico e gentile. E così ciò che gusta la
natura dell’onorifico, nobile, antico e gentile feudo. In merito al citato marchesato di Cassano sopra l’Adda col puro e
frammisto comando, con la facoltà di aggressione[5]
e ogni genere di giurisdizione, castello, ville, appartenenti al più volte
citato castello, dazi, o dazi che dovranno essere formati e stabiliti[6]
beni, luoghi molto fertili, prati, vigne, boschi, mulini, ostelli, corsi
d’acqua, redditi, reali, costanti, costruiti, censi e ricchezze, diritto di
assegnare colà un pretore e inoltre la facoltà di assegnare un ufficiale
sopra il porto[7] del
fiume Adda, di pesca, e il diritto di raccogliere pietre calcaree (sassi)
altri diritti regali, onori, e qualsiasi pertinenza, ed esenzioni, libertà,
preminenze a noi e alla nostra Camera spettanti sul castello e luoghi sopra
citati e che in futuro potrebbero spettare. Riservato tuttavia il vantaggio
nostro e della nostra Camera il diritto di superiorità (prelazione?) e altre
cose spettanti che soddisfino i nostri stipendiati , i dati della mercanzia, le
miniere, i boschi, e secondo il decreto del maggior (più importante) magistrato
quei beni dai quali vogliamo che nessuno sia esente (esentato). Cediamo, diamo e trasferiamo nel cavalier Giovan Battista Castaldo, nei suoi figli, successori per legge tutti i diritti, tutte le azioni e cose, gli utili (segue pagina) [1]
Fino dal suo principio. [2]
Nel testo si fa riferimento a Giovan Battista Castaldo, l’autore di quelle
opere che in precedenza sono state citate e la cui valutazione induce
all’assenso per quanto riguarda la richiesta del marchesato. [3]
Tenore, forma tipica medioevale attinente i testi legali. [4]
Forma legale che appare nei documenti legali medioevali. Soprattutto come
questo, attestante il marchesato. [5]
Metonimia: gladius: spada. Da qui la metafora: si aggredisce con la
spada e la spada è simbolo di aggressione. Un tema, questo, già trattato
in precedenza, ma che necessita di un commento linguistico nel corso della
durata del documento, che acquisisce, in tal modo anche una dignità anche
dal punto di vista scientifico. [6]
E’ un’interpretazione interessante e sufficientemente rispondente al
vero. Merita tuttavia un approfondimento in quanto non sicura, comunque
assai rara soprattutto dopo secoli. [7]
Con ogni probabilità il porto di Cassano. Cfr. documento scritto e
documento visivo in san Dionigi.
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